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Politica dei diritti umani

POLITICA DEI DIRITTI UMANI PRIMA FABBRICA DI PROCELITU

§ 1. Scopo e fonti La fabbrica AVANT considera il rispetto dei diritti umani un suo dovere, un valore fondamentale nelle sue attività. Questa politica si basa sui principi stabiliti nel: – la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, – il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, che è la Carta Internazionale dei Diritti Umani, – la Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti Fondamentali sul Lavoro. 2. L’obiettivo della politica sui diritti umani presso la Fabbrica AVANT è promuovere e proteggere i diritti umani attraverso formazione, esami periodici e l’attuazione di azioni correttive.

§ 2. Intervallo di regolazione 1. La fabbrica AVANT si impegna a rispettare i diritti umani dei propri dipendenti e a prendersi cura e a rispettare tali diritti. Ogni dipendente della Fabbrica AVANT, indipendentemente dalla forma di impiego o dalla posizione svolta, è obbligato a familiarizzare con questa politica, rispettarne le regole durante l’esecuzione del lavoro o svolgere una funzione specifica, nonché a informare su situazioni che violano i diritti umani. Con lo sviluppo della fabbrica AVANT, ci sentiamo impegnati a promuovere l’etica e vogliamo unirci ai leader mondiali in termini di responsabilità aziendale, rispetto dei diritti umani e protezione ambientale. Ci aspettiamo che i nostri appaltatori, fornitori, subappaltatori e clienti rispettino i Diritti Umani sulla base di questo documento.

§ 3. Principi La politica di rispetto dei diritti umani si basa sui seguenti principi:
1. RISPETTO DELLA DIGNITÀ PERSONALE La fabbrica AVANT è obbligata a rispettare la dignità e gli altri diritti personali di ogni dipendente e socio d’affari, indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di qualsiasi altra natura, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o qualsiasi altra situazione. La fabbrica non permette comportamenti ostili, come intimidazioni, molestie, molestie e comportamenti che indicano la presenza di mafia. La Società non tollera alcun comportamento ostile, inclusi in particolare intimidazioni o molestie o qualsiasi comportamento che abbia caratteristiche di mobbing o molestie.

2. PREVENZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE La fabbrica ha una politica di trattamento uguale nel lavoro, il cui obiettivo è creare un ambiente di lavoro libero da discriminazioni. Alla fabbrica AVANT, sono vietate le attività derivanti da differenze relative a: razza, genere, orientamento sessuale, età, aspetto, religione, disabilità, origine nazionale, etnica o sociale, convinzioni politiche. Ad ogni livello manageriale, vengono tenute interviste con i dipendenti volte a formarli nel campo dell’uguaglianza e a sensibilizzare sui problemi di discriminazione e mobbing. L’azienda assicura che solo i criteri relativi all’esperienza, competenza e impegno dei dipendenti siano considerati nella valutazione dei dipendenti.

3. CONDIZIONI DI LAVORO
SICURE E IGIENICHE 3.1 I lavoratori devono essere forniti di un ambiente di lavoro sicuro e igienico, corrispondente allo stato attuale delle conoscenze nel settore e tenendo conto dei possibili rischi. Devono essere adottate misure appropriate per prevenire incidenti e infortuni alla salute derivanti dal lavoro, in connessione con o durante il lavoro, limitando il più possibile le cause dei pericoli presenti nell’ambiente di lavoro.
3.2 I dipendenti riceveranno una formazione regolare e documentata in salute e sicurezza sul lavoro; Tale formazione sarà nuovamente svolta per i nuovi dipendenti e i trasferiti.
3.3 Sarà garantito l’accesso a bagni puliti e acqua potabile e, se necessario, a luoghi igienici per conservare il cibo.
3.4 L’alloggio, se fornito, deve essere pulito e sicuro e soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori.
3.5 Un’azienda che rispetta il Codice renderà un rappresentante della direzione responsabile della salute e sicurezza.
4. FAIR PAY
4.1 Salari e benefici per settimana lavorativa standard soddisfano almeno i requisiti degli standard legali nazionali o degli standard industriali comparativi, a seconda di quale sia il più alto. In ogni caso, lo stipendio dovrebbe sempre essere sufficiente a soddisfare i bisogni di base e fornire un surplus.
4.2 Tutti i dipendenti saranno presentati, per iscritto e in forma comprensibile, i loro termini e condizioni di assunzione relativi alla retribuzione: prima dell’inizio dell’assunzione e in relazione ai dettagli della retribuzione per un determinato periodo, a ciascun pagamento.
4.3 Non saranno consentite detrazioni dal pagamento come misura disciplinare; Qualsiasi detrazione dal libro paga non prevista dalla legge nazionale non sarà consentita senza il consenso esplicito del dipendente. Qualsiasi misura disciplinare dovrebbe essere documentata.
5. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SUL 5.1 I dipendenti
hanno il diritto di costituire e aderire a qualsiasi sindacato e di partecipare a contrattazioni collettive con i datori di lavoro senza eccezione.
5.2 Il datore di lavoro adotta un atteggiamento aperto verso le attività dei sindacati e le loro attività organizzative.
5.3 I rappresentanti dei dipendenti non sono discriminati e sono liberi di svolgere funzioni rappresentative sul posto di lavoro.
5.4 Nei casi in cui la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva siano limitati dalla legge, il datore di lavoro non ostacola lo sviluppo di mezzi sostitutivi di associazione indipendente e libera e negoziazione, ma facilita tale sviluppo. 6. ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI SCHIAVITÙ E LAVORO FORZATO La Compagnia si oppone a qualsiasi forma di schiavitù e all’uso del lavoro forzato, inteso come lavoro o servizi richiesti a chiunque sia sotto minaccia a cui non si sia registrato volontariamente. Nei suoi rapporti con i Partner Commerciali, la Società richiede una cooperazione in modo da garantire l’eliminazione di tali attività illegali.
7. L’AZIENDA NON UTILIZZERÀ IL LAVORO MINORILE
7.1 Non sarà effettuata alcuna nuova assunzione di bambini.
7.2 Le aziende svilupperanno linee guida e programmi per garantire che qualsiasi bambino rilevato in attività venga trasferito in una scuola appropriata e per permettere al bambino di continuare la sua istruzione fino a quando non sarà più un bambino, o di partecipare a tali programmi e contribuire al suo sviluppo; I termini “bambino” e “lavoro minorile” sono definiti negli Annessi.
7.3 I bambini e i giovani sotto i 18 anni non saranno impiegati per lavorare di notte o in condizioni pericolose.
7.4 Le linee guida e procedure sopra indicate devono essere conformi alle disposizioni degli standard pertinenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. regolamenti interni, a condizione che la loro salute, sicurezza e morale siano tutelate, e questo serve a ottenere istruzione o apprendistato.

§ 4. Procedura di segnalazione e obbligo di formazione
Responsabilità del dipendente
Tutti i dipendenti e associati della fabbrica AVANT sono obbligati a rispettare i principi dei diritti inclusi nella Politica sui Diritti Umani.
I dipendenti e i colleghi sono obbligati a segnalare al loro supervisore qualsiasi violazione della Politica e qualsiasi circostanza rilevante relativa ai principi in essa contenuti. Nel caso in cui un dipendente abbia motivi importanti per saltare un supervisore, dovrebbe riferire al proprietario dell’azienda. Esamina ogni caso individualmente, mantenendo la riservatezza, l’imparzialità e cercando di rimanere anonimo verso coloro che fanno segnalazioni in buona fede. Tutte le segnalazioni sono possibili nella “scatola anonima” disponibile presso la sede della fabbrica AVANT, così come con il supervisore o il proprietario dell’azienda.

§ 5. Disposizioni finali 1. Il contenuto di questa politica è stato comunicato ai dipendenti di AVANT, che sono obbligati a leggere il documento della Politica sui Diritti Umani. Il documento è disponibile sul sito web della fabbrica AVANT così come presso l’ufficio per l’ispezione su richiesta.